Via libera del Consiglio di Stato al rigassificatore di Livorno
Scritto da Franco Sereni Martedì 02 Febbraio 2010 20:03
Cronaca
Roma - Via libera al rigassificatore di Livorno. Il Consiglio di Stato ha infatti dato ragione, in via definitiva, ad Olt Offshore Lng Toscana, società partecipata fra gli altri da Eon e Iride e titolare del progetto di rigassificatore offshore di Livorno, nei confronti di Greenpeace e di un gruppo di privati cittadini che avevano fatto ricorso contro il decreto autorizzativo del 2006. Nelle due sentenze pubblicate ieri, informa una nota stampa, il Consiglio di Stato
ha dichiarato "irricevibili e/o inammissibili" i ricorsi che erano stati invece parzialmente accolti nel 2008 dal Tar della Toscana, che aveva in particolare rilevato nel decreto autorizzativo l'assenza di una necessaria autorizzazione demaniale e il mancato rispetto della convenzione di Aarhus. Olt aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato ottenendo, nelle more, la sospensione cautelare degli effetti delle sentenze. Rispetto al ricorso di Greenpeace, il Consiglio di Stato ha ora dato definitivamente ragione a Olt rilevando che il suo ricorso, che in primo luogo aveva portato alla sentenza del Tar, era "irricevibile o, comunque, improcedibile". Il ricorso dell'associazione ambientalista era stato infatti presentato il 15 marzo 2007, oltre un anno dopo il decreto autorizzativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2006. Inoltre Greenpeace aveva a suo tempo omesso di costituirsi in giudizio davanti al Tar nel termine previsto dei venti giorni. Anche nel secondo caso il Consiglio di Stato ha dichiarato fondate le contestazioni formali avanzate da Olt, rilevando che i cittadini ricorrenti non erano sufficientemente legittimati a intentare un'azione contro il progetto. Tra i ricorrenti e l'impianto, rileva infatti il Consiglio, manca un adeguata relazione di "vicinitas", intesa come uno "stabile collegamento" con l'area interessata dall'azione amministrativa, laddove tale "stabile collegamento" si differenzia dalla mera residenza anagrafica perché richiede la prova (in questo caso mancante) che l'impianto che si contesta sia almeno potenzialmente in grado di incidere sulla sfera giuridica (economica o personale) del ricorrente. Inoltre il ricorso presentato al Tar da due associazioni e circa 200 cittadini avrebbe parimenti dovuto già allora "essere dichiarato irricevibile per tardività o, comunque, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione". Il ricorso, era infatti stato notificato a Olt il 16 maggio 2006 mentre i ricorrenti erano a conoscenza del decreto già a febbraio, quindi oltre 60 giorni prima.







