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26 Aprile 2024

Emergenza abitativa: primo bando e 300mila euro al settore casa


Livorno, 26 giugno. “Con questo primo Avviso pubblico, diamo il via a un’importante fase di riorganizzazione dell’intera e delicata materia del fabbisogno abitativo, specialmente quello di chi vive situazioni di primaria emergenza. Per questo abbiamo individuato criteri di accesso e di attribuzione di punteggio basati su indicatori di bisogno reali e concreti come il numero figli a carico o di situazioni di handicap o ancora la condizione di sfratto”. E’il commento dell’assessore al sociale Ina Dhimgjini(al centro nella foto) alla presentazione, da parte della giunta comunale, dell’Avviso pubblico per l’emergenza abitativa, che resterà aperto per tutta l’estate.
Per presentare le domande ci sarà infatti tempo fino a domenica 24 settembre e potrà partecipare chiunque, italiano o straniero, si trovi privo di un alloggio per il proprio nucleo familiare, oppure stia vivendo in sistemazioni precarie a causa di provvedimenti di sfratto. Tra l’altro il bando punta a fornire dimora in sistemazioni abitative di emergenza, come i centri di accoglienza, alloggi in coabitazione o posti-letto ai richiedenti che vivono situazioni più drammatiche e urgenti.
Questi i requisiti previsti per accedere: cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono fare domanda anche gli stranieri, non aderenti all’Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; residenza nel Comune di Livorno da almeno 2 anni; ISEE non superiore a € 13.000;
patrimonio mobiliare dichiarato nell’ISEE inferiore a € 6.000 (depositi su conti correnti, ecc.);
assenza titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all’estero. Possono comunque presentare domanda i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge e i titolari di quote di proprietà purché non abbiano la disponibilità dell’abitazione; assenza titolarità di beni mobili registrati(auto,furgone,imbarcazione) il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000 per l’intero nucleo familiare, salvo che il mezzo di trasporto non serva per lo svolgimento della propria attività lavorativa; assenza attuale occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per reato di invasione perseguibile ai sensi art. 633 C.p. (cd. “sfondamenti”).
Inoltre l’accoglimento della domanda permetterà, tramite scorrimento di un’apposita graduatoria, anche di accedere a quella parte di alloggi pubblici ERP, destinati in modo esclusivo all’emergenza abitativa.
Tutte le domande saranno inoltre suddivise in due graduatorie distinte:
emergenza abitativa; sfratti (riservata a coloro che sono inseriti negli elenchi della Prefettura).
“Il sistema è stato pensato – ha concluso Ina Dhimgjini – per avere uno snello strumento operativo, ma anche certo e trasparente, in grado di rispondere ai bisogni che di volta in volta si possono presentare, in ordine di gravità e reale fabbisogno. Per non ingessare il tutto, i cittadini potranno presentare domanda o aggiornare quella già presentata, in ogni momento dell’anno. Gli uffici infatti provvederanno periodicamente a rinnovare le graduatorie per permettere l’inserimento delle nuove richieste. Infine mi preme sottolineare che questo bando per la prima volta viene varato dalla giunta e che sempre tema di emergenza abitativa solo pochi giorni fa abbiamo anche destinato 300 mila euro al settore casa nel suo complesso”.
L’avviso sottolinea inoltre che tutti coloro che in passato avevano già presentato istanza di alloggio, dovranno ripresentarla perché con l’approvazione delle nuove graduatorie, le richieste presentate prima del 26 giugno, saranno archiviate. Altra novità rispetto al passato è data dal fatto che la domanda di emergenza abitativa dovrà essere sempre rinnovata di anno in anno, pena l’esclusione d’ufficio dalla graduatoria.
I moduli di domanda potranno essere reperiti presso: a)Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Livorno, ubicato in Piazza del Municipio, n.1; b)Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo; c)Sito istituzionale del Comune di Livorno: http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno esclusivamente nelle forme di seguito indicate:
a)Consegna a mano presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo. Orario Ufficio: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; b)Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità del richiedente.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.
c)Inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it
Per completezza d’informazione pubblichiamo il bando integrale.
COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 3 Servizi alla Città
Settore politiche Sociali ed abitative
Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALL’EMERGENZA ABITATIVA
ai sensi art 11 del Disciplinare per l’accesso all’emergenza abitativa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 618 del 01/12/2016
In attuazione di quanto disposto dall’art 11 comma 1 del Disciplinare per l’accesso all’emergenza abitativa del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 618 del 1/12/2016
Il Dirigente
RENDE NOTO
Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso (26 giugno 2017) i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti potranno presentare domanda per richiedere una sistemazione abitativa di emergenza per il proprio nucleo familiare.
Le domande pervenute entro il giorno 25/09/2017 verranno inserite nella prima graduatoria emergenza abitativa e, ove presenti i requisiti, nella prima graduatoria sfratti.
La Commissione emergenza abitativa approva la graduatoria emergenza abitativa e la graduatoria sfratti entro il 23/11/2017. Il termine suddetto potrà, con apposito atto, essere prorogato in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.
Le domande pervenute successivamente saranno inserite nella graduatoria emergenza abitativa, e ove presenti i requisiti in quella sfratti, entro 60 giorni dalla loro presentazione.
Fino al giorno dell’approvazione delle graduatorie l’accesso alle soluzioni di emergenza abitativa di cui all’art. 2 del Disciplinare per l’accesso all’emergenza abitativa avverrà sulla base delle linee di priorità approvate con Delibera di Giunta comunale n. 349/2011.
IMPORTANTE
Al momento dell’approvazione delle graduatorie le domande di emergenza abitativa presentate prima del 26 giugno 2017 verranno archiviate d’ufficio.
Le graduatorie, dal momento della loro formazione, sono soggette a continui aggiornamenti. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, le inserisce in graduatoria sulla base del punteggio e dei criteri di priorità previsti dal disciplinare per l’emergenza abitativa approvato con DGC 618/2016.
A seguito dell’inserimento di nuove domande o dell’aggiornamento dei relativi punteggi, il collocamento in graduatoria del richiedente potrà subire cambiamenti.
Art. 1
Requisiti e condizioni per l’accesso all’emergenza abitativa
1. Per presentare domanda di emergenza abitativa, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza:
a)possesso della Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono accedere all’emergenza abitativa, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari anche: gli
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stranieri, non aderenti all’Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b)residenza anagrafica nel Comune di Livorno da almeno 2 anni;
c)Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 13.000;
d) patrimonio mobiliare dichiarato nell’ISEE non superiore ad € 6.000;
e)assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all’estero. Possono comunque presentare domanda i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi dovrà essere accertata la documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell’allegato A, paragrafo 4, della LRT. 96/1996;
f)assenza di titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000 , ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al succitato limite per l’accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
g)assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica, perseguibile ai sensi art. 633 C.p. (invasione di edifici);
Art. 2
Definizione di nucleo familiare
1. Per l’accesso ad una sistemazione di emergenza abitativa si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, sono indicati dallo stesso come componenti nel modulo di domanda.
2. Per l’accesso all’utilizzo autorizzato di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi degli artt.5 e 13 ter della LRT 96/1996, il nucleo familiare di riferimento si intende composto da :
a) una sola persona;
b) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
c) i figli anagraficamente conviventi;
d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi.
Ove ricorra un’esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell’ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di presentazione della domanda:
a) le coppie coniugate;
b) le coppie more uxorio e legate da unione civile anagraficamente conviventi;
c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all’abitazione nella casa coniugale.
Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
a) i componenti di coppie di futura formazione. Al momento dell’assegnazione dell’alloggio la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio o legata da unione civile;
b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultra sessantacinquenne alla data di presentazione della domanda.
La norma si applica anche ai soggetti legati da unioni civili, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Art. 3
Condizioni per l’attribuzione dei punteggi per graduatoria emergenza abitativa
1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella “graduatoria emergenza abitativa” sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate nella tabella e nelle note esplicative che seguono:
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ALLEGATO A DISCIPLINARE – CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA
PUNTI
1
Dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, comunque accertata (non cumulabile con i criteri 8 e 9)
Punti 5
2
Sfratto per morosità incolpevole
Punti 4
3
Abitazione in alloggio in affitto privato con canone di locazione registrato superiore a 1/3 indicatore ISEE (non cumulabile con i 2-4-5)
Punti 3
4
Sfratto finita locazione o espropriazione forzata o provvedimento separazione con obbligo di rilascio
Punti 2
5
Sfratto per morosità
Punti 1
6
Esecuzione sfratto con forza pubblica da non meno di un anno e non più di 2 (due) anni (1)
Punti 3
7
Inserimento presso strutture di accoglienza per l’emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica (2) – (non cumulabile con i criteri 8 -9)
2 punti per ogni anno di inserimento (max 10)
8
Antigienicità dell’alloggio certificata dalla Azienda sanitaria locale
Punti 2
9
Sovraffollamento alloggio (oltre 2 persone a vano utile, ossia ogni vano esclusi cucina e servizi)
Punti 2
10
Figli minorenni presenti nel nucleo
2 punti per ogni figlio (max 6 punti)
11
Nucleo monogenitoriale con figli minori o invalidi civile/portatori di handicap a carico (3)
Punti 3
12
Invalidità civile con accompagnamento o handicap grave art 3 comma 3 L. 104/1992
Punti 5
13
Invalidità civile 100% o handicap art 3 comma 1 L. 104/1992
Punti 4
14
Invalidità civile uguale o superiore 67%
Punti 3
15
Presenza nel nucleo di soggetti con età superiore a 75 anni (non cumulabile con i criteri 12-13-14)
Punti 2
16
Presenza nel nucleo di soggetti con età compresa tra i 65 e i 75 anni (non cumulabile con i criteri 12-13-14)
Punti 1
17
Assenza di parenti entro il 2° grado sul territorio del Comune di Livorno
Punti 3
18
Attestazione ISEE inferiore a € 3.000
Punti 4
19
Attestazione ISEE compresa tra 6.999 e € 3.000
Punti 3
20
Attestazione ISEE compresa tra € 13.000 e gli € 7.000
Punti 2
21
Storicità della domanda di emergenza abitativa (4)
2 punti per ogni anno di presenza dal momento della domanda (max 8 punti)
22
Eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario accertata e valutata dalla Commissione emergenza abitativa (5)
Punti 6
Pag. 3
Specifiche e note esplicative relative alle condizioni di attribuzione del punteggio:
(1)Il punteggio è riservato a coloro che sono fuoriusciti dalla graduatoria sfratti.
(2)Il tempo decorre dal giorno di ingresso e si matura solo compiuto l’anno. La permanenza presso la struttura deve essere continuativa.
(3)Per nucleo monogenitoriale si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori a carico o con figli con invalidità civile uguale o superiore al 67% o attestazione di handicap a carico.
(4)Il punteggio di storicità è attribuibile solo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico di cui all’articolo 11 del Disciplinare per l’accesso all’emergenza abitativa, pertanto non avranno rilevanza le pregresse domande di emergenza abitativa. Per l’attribuzione del punteggio è richiesta la continuità della presenza in graduatoria.
(5)Per essere riconosciuto tale punteggio deve essere fornita idonea documentazione il cui apprezzamento è valutato dalla Commissione emergenza abitativa. La Commissione è tenuta a motivare nel verbale della seduta le condizioni di criticità che determinano l’attribuzione del punteggio.
2. A parità di punteggio l’ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.
Art. 4
Domanda di emergenza abitativa
1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall’Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.
2. Il richiedente si avvale dell’autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000.
3. I cittadini non aderenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.
4. Al di fuori di questi casi, i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
5. In tutti gli altri casi le qualità e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
6. Al fine dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento in graduatoria, in presenza delle relative condizioni, dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:
certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell’alloggio, ordini di rilascio dell’alloggio di altra natura;
se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio;
certificato ASL attestante l’antigienicità dell’alloggio, presenza barriere architettoniche, abitazione in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione;
contratto di locazione;
documenti utili per valutare la morosità incolpevole ai sensi art. 13 ter comma 3 della Legge regionale (licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, ecc. ).
7. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l’interessato la stessa sarà considerata irricevibile.
8. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda la domanda verrà esclusa dalla graduatoria e archiviata d’ufficio.
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Art. 5
Termini, distribuzione e modalità di presentazione delle domande
1. Il cittadino potrà presentare o aggiornare la domanda di emergenza abitativa in qualsiasi momento dell’anno.
2. I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:
a)Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Livorno, ubicato in Piazza del Municipio, n.1;
b)Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo;
c)Sito istituzionale del Comune di Livorno: http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp.
Ulteriori punti di informazione e ricezione delle domande potranno essere comunicati attraverso la rete civica del Comune di Livorno.
3. Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno esclusivamente nelle forme di seguito indicate:
a)Consegna a mano presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo.
Orario Ufficio: Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
b)Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità del richiedente.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.
c)Inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it
In questo caso l’Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.
Ulteriori punti di informazione e ricezione delle domande potranno essere comunicati attraverso la rete civica del Comune di Livorno.
Art. 6
Accertamenti
1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall’I.N.P.S., dei dati dell’Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell’anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
2. L’Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all’istruttoria della domanda per l’individuazione delle condizioni per l’attribuzione del punteggio.
3. Al fine di valutare l’attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all’interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o
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la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.
Art. 7
Graduatoria sfratti
1. Il presente articolo disciplina l’accesso alla percentuale di riserva di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti per finita locazione e morosità incolpevole.
2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all’Amministrazione comunale periodicamente.
3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, i soggetti che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di alloggi ERP destinata agli sfratti per finita locazione o morosità incolpevole e che sono inseriti nell’elenco per l’esecuzione con la Forza pubblica.
4. Decorso un anno dal rilascio dell’alloggio oggetto di sfratto il richiedente decadrà dal diritto all’accesso alla percentuale di riserva di cui al presente articolo e verrà escluso d’ufficio dalla graduatoria sfratti. Le istanze che non possono più accedere alla quota di riserva sfratti permangono, ferme restando le regole di carattere generale (requisiti di accesso, ecc.), nella graduatoria emergenza abitativa sulla base delle relative condizioni di attribuzione di punteggio.
5. I soggetti individuati sono collocati nella Graduatoria sfratti sulla base delle condizioni di attribuzione di punteggio indicate nella tabella e nelle note esplicative che seguono:
ALLEGATO B – CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA SFRATTI
PUNTI
1
Sfratto per morosità incolpevole
Punti 2
2
Sfratto per finita locazione
Punti 1
3
Figli minorenni presenti nel nucleo
2 punti per ogni figlio (max 6 punti)
4
Nucleo monogenitoriale con figli minori o invalidi civile/portatori di handicap a carico (1)
Punti 3
5
Invalidità civile con accompagnamento o handicap grave art 3 comma 3 L. 104/1992
Punti 5
6
Invalidità civile 100% o handicap art 3 comma 1 L. 104/1992
Punti 4
7
Invalidità civile uguale o superiore 67%
Punti 3
8
Presenza nel nucleo di soggetti con età superiore a 75 anni (non cumulabile con i criteri 12-13-14)
Punti 2
9
Presenza nel nucleo di soggetti con età compresa tra i 65 e i 75 anni (non cumulabile con i criteri 12-13-14)
Punti 1
10
Assenza di parenti entro il 2° grado sul territorio del Comune di Livorno
Punti 3
11
Attestazione ISEE inferiore a € 3.000
Punti 4
12
Attestazione ISEE compresa tra 6.999 e € 3.000
Punti 3
13
Attestazione ISEE compresa tra € 13.000 e gli € 7.000
Punti 2
Specifiche e note esplicative relative alle condizioni di attribuzione del punteggio:
(1) Per nucleo monogenitoriale si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori a carico o con figli con invalidità civile uguale o superiore al 67% o attestazione di handicap a carico.
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6. A parità di punteggio l’ordinamento sarà determinato secondo la precedenza di esecuzione nel calendario di esecuzioni con la Forza Pubblica.
Art 8 Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP
1. Potranno accedere all’utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate nel presente avviso, che presentino oltre i requisiti previsti dalla LRT 96/1996 per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, anche quelli previsti per l’accesso all’emergenza abitativa all’art. 1 del presente avviso, ove maggiormente restrittivi.
2. Il Comune di Livorno destina il 10 per cento degli alloggi ERP che pervengono annualmente in disponibilità a favore di nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:
a)pubbliche calamità;
b)situazioni emergenziali accertate con ordinanza;
c)provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;
d)grave disabilità e temporanea impossibilità nell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’alloggio utilizzato;
e)provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio;
f)verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell’alloggio;
g)presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario;
h)soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare.
3. Il Comune di Livorno destina il 25 per cento degli alloggi ERP che pervengono annualmente in disponibilità a favore di nuclei familiari che necessitano di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da:
a)sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. E’ equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di presentazione della domanda;
b)morosità incolpevole, ossia di importo superiore ad € 5.500 e determinata dalle seguenti specifiche cause:
perdita del lavoro per licenziamento;
accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Ai fini del calcolo dell’incidenza del canone sul reddito imponibile, i contributi erogati a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall’ammontare del canone corrisposto.
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4. L’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’emergenza abitativa avviene, previa verifica del possesso dei requisiti, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.
5. Ove si verifichino le condizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 2 presente articolo, i soggetti interessati, ove siano disponibili alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare, avranno accesso all’utilizzo provvisorio di un alloggio ERP in via prioritaria rispetto alle altre fattispecie oggetto di riserva. Gli accertamenti sono effettuati d’ufficio e l’autorizzazione è disposta d’urgenza con provvedimento dirigenziale.
6. L’accesso all’edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere da c) ad h) del comma 2 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria emergenza abitativa, nel rispetto della normativa regionale in materia e del Regolamento per l’accesso all’ERP approvato dal LODE livornese.
7. L’accesso all’edilizia residenziale pubblica per i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria sfratti, nel rispetto della normativa regionale in materia e del Regolamento per l’accesso all’ERP approvato dal LODE livornese.
Art 9
Accesso alle soluzioni di emergenza abitativa non di Edilizia residenziale pubblica
1. Il presente articolo disciplina l’accesso alle risorse destinate dal Comune di Livorno all’emergenza abitativa che non hanno una natura di edilizia residenziale pubblica (quali posti letto, Centri di accoglienza, alloggi in coabitazione, ecc.).
2. Al fine di individuare i beneficiari delle soluzioni di emergenza abitativa di cui al presente articolo, la Commissione emergenza abitativa dovrà tener conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.
3. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l’individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti.
4. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all’ammissibilità dei soggetti alle soluzioni abitative disponibili sarà esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all’emergenza abitativa.
5. L’accesso alle soluzioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.
6. La rinuncia ingiustificata alla soluzione proposta comporterà l’esclusione dalla graduatoria per un periodo di due anni decorrenti dalla data della rinuncia. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all’esclusione.
7. Il nucleo familiare decade dal beneficio nei seguenti casi:
a)mancato stabile utilizzo o abbandono del posto-letto/alloggio;
b)cessione totale o parziale a terzi dell’alloggio, modificazione della destinazione d’uso;
c)grave violazione delle norme regolamentari, rilevanti inadempimenti, ovvero gravi danni al bene concesso;
d)perdita dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 2 dell’allegato A della Legge regionale;
e)rinuncia non motivata ad alloggio ERP idoneo al nucleo familiare.
8. La decadenza viene dichiarata con determinazione dirigenziale, con il parere vincolante della Commissione emergenza abitativa. Nel caso di cui alla lettera c) del presente comma, il Dirigente del Settore Politiche sociali può sospendere l’interessato dal beneficio con efficacia immediata, ferma restando la valutazione della rilevanza della violazione da parte della Commissione emergenza abitativa ai fini della decadenza.
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Art. 10
Informativa in materia di dati personali
1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti manuali ed informatici e saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di accesso alle soluzioni di emergenza abitativa.
2. La raccolta e il trattamento dei dati personali e sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute) persegue fini istituzionali nel rispetto di norme di legge e regolamentari (art. 73 D.lgs. 196/2003, LRT 96/1996, Delibera Giunta Comunale 608/2016).
3. Il trattamento comprende l’inserimento in banche dati automatizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate e utilizzate cumulativamente.
4. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il conferimento dei dati sensibili è facoltativo.
5. Il mancato conferimento dei dati personali potrà comportare l’annullamento del procedimento amministrativo.
6. I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell’interessato. Inoltre saranno portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
7. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Livorno, nella persona del Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Abitative , Dott.ssa Senia Bacci Graziani.
8. L’interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003.
Art. 11
Norma finale
1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, Giovanni De Bonis.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana 96/1996, al Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Livorno di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 243 del 15/09/2016 e al Disciplinare per l’accesso all’emergenza abitativa del Comune di Livorno, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 618 del 1/12/2016.
Livorno, lunedì 26 giugno 2017
IL DIRIGENTE
Senia Bacci Graziani