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26 Aprile 2024

Multe con parchimetri senza bancomat, ecco la situazione a Livorno


Livorno, 20 luglio – La sentenza del giudice di Pace di Prato dell’altro ieri, mercoledì 18 luglio, di cui anche Costa Ovest ha dato notizia, conferma la tendenza giurisprudenziale in atto, tracciata da alcune sentenze emesse in questo ultimo anno e mezzo, secondo cui le multe elevate nei casi in cui l’automobilista non ha potuto acquistare il ticket del parcheggio non sono valide se il parchimetro non prevede anche il pagamento con il bancomat o le carte di credito.
Non pochi giudici di Pace hanno dichiarato illegittima quella tipologia di sanzione perché la legge di stabilità del 2016, approvata l’anno precedente, afferma che dal 1 luglio 2016 i dispositivi di controllo della sosta devono essere abilitati per i pagamenti attraverso il pos.

La nuova sentenza, come quelle precedenti, conferma la tendenza giurisprudenziale, dunque, ed offre lo spunto per analizzare la situazione a Livorno, dato anche in città e in provincia molti cittadini sono stati multati a dispetto del fatto che i parchimetri presso cui avevano tentato di acquistare il tagliando, come in via Grande o in via delle Grazie, sono sprovvisti di pos.

Alla luce di quanto sopra, ci siamo chiesti qual è la situazione a Livorno. Se un cittadino ha avuto una sanzione di questa tipologia, può o meno fare ricorso per chiedere l’annullamento?

La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 901, della legge 208/2015, che recepisce un regolamento dell’Unione Europea, il regolamento comunitario 751/2015, ed afferma testualmente: “Dal  1  luglio  2016  le  disposizioni  di  cui  al  comma  4 dell’articolo  15  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma  1 dell’articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Tradotto in lingua corrente, significa che i gestori di pubblici servizi, nei rapporti con l’utenza, sono tenuti ad accettare i pagamenti anche con l’uso di strumenti tecnologici, come ad esempio il pos, in linea con l’obiettivo di disincentivare l’uso dei contanti nel rapporto economico con la pubblica amministrazione. Tanto che già da qualche anno un’altra disposizione, per l’esattezza l’art. 15 comma 4 Dlgs 179/2012, ha previsto la possibilità di pagare i parcheggi nelle aree pubbliche, di solito contrassegnati con le strisce blu, anche attraverso delle applicazioni da utilizzare con smartphone, iphone ed altri tipi di cellulari o portatili.
La legge di stabilità ammette la possibilità da parte delle amministrazioni di derogare all’obbligo di predisporre i pos solo nel caso di “impossibilità tecnica”, ma in questa ipotesi non sembra ricarede il fatto che la medesima amministrazione sia priva di sufficienti risorse per far fronte all’aggiornamento dei totem. Ciò non può essere considerata una “impossibilità tecnica”. Tanto che è proprio questo l’assunto giuridico sul quale, di fatto, si basano le sentenze finora emesse.

Le prime che hanno ritenuto illegittima questo tipo di contravvenzione sono state le sentenze dei giudici di pace di Fondi, Firenze e Civitavecchia. Secondo l’interpretazione di questi magistrati onorari, dopo la modifica introdotta con la legge di stabilità del 2016, è necessario che i dispositivi di controllo del parcheggio, sulle aree di sosta a pagamento, siano attrezzati in modo da accettare anche le carte, a meno che l’amministrazione comunale di riferimento non dimostri “l’oggettiva impossibilità tecnica” di aver potuto adeguare i propri dispositivi, che appunto non può essere ricondotta a problematiche di natura economica.

A questo orientamento, adesso, aderisce anche il giudice di pace di Prato, secondo cui va annullata la multa all’auto sulle strisce blu se manca un metodo di pagamento tramite pos e il comune non dimostra quali sono le ragioni tecniche, realmente tali, che gli impediscono di installare nei parchimetri gli strumenti di pagamento con modalità elettroniche. Pertanto, se dinanzi alla contestazione del trasgressore, l’amministrazione comunale viene meno all’onere della prova dell’impossibilità tecnica, il verbale va annullato. Anche i problemi di “organizzazione amministrativa” nella sostituzione dei dispositivi e della relativa omologazione sono argomentazioni che non possono esimere il comune dalla richiesta di legge.

Insomma, stando alle sentenze in questione, non c’è soltanto il mancato funzionamento del parchimetro come motivo di impugnazione della multa, o l’eccessiva distanza dal successivo apparecchio funzionante, ma adesso si inserisce anche il caso del parchimetro non attrezzato con bancomat o carte di credito. Il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve essere improntato all’equità e alla buona fede. Le amministrazioni comunali hanno l’obbligo di rispettare la legge alla stregua dei privati cittadini.

In conclusione, per quanto riguarda la città di Livorno, venendo al quesito posto, occorre far presente che dal 1 aprile 2017 l’amministrazione comunale offre la possibilità di pagare il parcheggio attraverso delle applicazioni per telefonia. Può essere dunque che, a partire da quella data, cioè dall’aprile 2017, si sia affievolita la possibilità di impugnare la sanzione. Ma se un cittadino che ha ricevuto una multa nel periodo compreso tra il 1 luglio 2016 e il 31 marzo 2017 ha impugnato la sanzione nei termini di legge chiedendo il suo annullamento, adesso ha buone possibilità di vedersi accolta la richiesta di veder dichiarata illegittima una multa comminata in mancanza dei requisiti imposti dalla legge alle amministrazioni pubbliche.